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Le obbligazioni emesse dalla sezione sono parificate alle obbligazioni emesse dagli istituti di credito fondiario. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facolta' di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni e utilizzate per l'assolvimento dell'obbligo di portafoglio. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonche' gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni emesse dalla sezione. Per le imprese di assicurazione tali obbligazioni, ai fini della copertura delle riserve obbligatorie, sono comprese fra i titoli emessi dagli istituti gia' autorizzati ai sensi del numero 4) dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".

Testo in vigore dal 10 luglio 1986 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1985-02-27;49~art12 · fonte su Normattiva