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La durata massima dei finanziamenti non puo' superare gli otto anni se il progetto riguarda la realizzazione o l'acquisto di macchinari e attrezzature ed i dodici anni negli altri casi. Fermi restando i limiti di durata massima di cui al precedente comma, viene accordato un periodo massimo di preammortamento, rispettivamente di un anno e di due anni. La durata del finanziamento si considera decorrente dal 1 gennaio e dal 1 luglio antecedente la prima erogazione. La data di cessazione dell'attivita' della cooperativa, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla scadenza del finanziamento.

Testo in vigore dal 5 marzo 1985 al 10 luglio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1985-02-27;49~art5 · fonte su Normattiva