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La durata massima dei finanziamenti non puo' superare gli otto anni se il progetto riguarda la realizzazione o l'acquisto di macchinari e attrezzature ed i dodici anni negli altri casi. Fermi restando i limiti di durata massima di cui al precedente comma, viene accordato un periodo massimo di preammortamento, rispettivamente di un anno e di due anni. La durata del finanziamento si considera decorrente dal 1 gennaio e dal 1 luglio antecedente la prima erogazione. La data di cessazione dell'attivita' della cooperativa, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla scadenza del finanziamento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".
Testo in vigore dal 10 luglio 1986 al 4 aprile 2001
