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Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere la esecuzione delle opere di cui al precedente articolo anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, a termini dell'art. 2 e dell'art. 8 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Ai crediti dei Consorzi verso i proprietari si applica il disposto del precedente articolo.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
