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Alle imprese industriali operanti nelle localita' dove esista un ente per la zona industriale ovvero siasi costituito il Consorzio di cui all'art. 21, il contributo previsto dall'art. 18 puo' essere concesso unicamente per le opere indicate alla lettera a) dell'art. 19.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 19 agosto 1959

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urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art23 · fonte del testo