Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1957 al 19 agosto 1959. 18 parole tolte, 20 parole aggiunte.
Alle imprese industriali operanti nelle tolto: localita' dove esista un ente per la zona industriale ovvero siasi aggiunto: zone ove si sia costituito il Consorzio di cui all'art. 21tolto: , aggiunto: della legge 29 luglio 1957, n. 634, il contributo previsto dall'art. 18 puo' essere concesso tolto: unicamente per le opere tolto: indicate alla lettera a) dell'art. 19aggiunto: , indicate dall'art. 19, che non vengono eseguite dal Consorzio.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art23 · fonte del testo