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((Alle imprese industriali operanti nelle zone ove si sia costituito il Consorzio di cui all'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, il contributo previsto dall'art. 18 puo' essere concesso per le opere, indicate dall'art. 19, che non vengono eseguite dal Consorzio)).

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 agosto 1959

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1957 al 19 agosto 1959. 18 parole tolte, 20 parole aggiunte.

Alle imprese industriali operanti nelle tolto: localita' dove esista un ente per la zona industriale ovvero siasi aggiunto: zone ove si sia costituito il Consorzio di cui all'art. 21tolto: , aggiunto: della legge 29 luglio 1957, n. 634, il contributo previsto dall'art. 18 puo' essere concesso tolto: unicamente per le opere tolto: indicate alla lettera a) dell'art. 19aggiunto: , indicate dall'art. 19, che non vengono eseguite dal Consorzio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art23 · fonte del testo