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Il termine del 1° gennaio 1958 stabilito dall'art. 3 della legge 16 aprile 1954, n. 135, per i versamenti all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), per la parte che si rendera' disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, e' prorogato al 30 giugno 1965.4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 giugno 1965, n. 717
4La L. 26 giugno 1965, n. 717 ha disposto (con l'art. 34) che "Le disposizioni relative alle Sezioni di credito Industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia della Banca Nazionale del Lavoro, previste dagli articoli 25 e 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il termine indicato nell'articolo 28 della citata legge numero 634, sono prorogate fino al 31 dicembre 1980".
Testo in vigore dal 30 giugno 1965 al 16 dicembre 2010
