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Le societa', gli enti tassabili in base a bilancio ed i contribuenti i quali chiedono che il loro reddito sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, per ottenere la esenzione prevista dall'art. 34, debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire ai sensi dell'articolo medesimo. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste. L'esenzione e' concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale. L'esenzione e' applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente. Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente. Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sessanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui ai comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico della societa' o dell'ente, una sopratassa pari al 50 per cento della imposta medesima.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 30 giugno 1965
