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Il beneficio della riduzione alla somma fissa di lire 200 delle tasse di registro e ipotecarie previsto nell'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprieta' dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati, anche alle ipoteche, contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurta' di debiti contratti ai fini del pagamento. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per l'agricoltura e le foreste, il beneficio di cui al precedente comma puo' essere assentito per gli atti di acquisto in proprieta', in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati. Con lo stesso decreto puo' essere concesso il beneficio della esenzione decennale dell'imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 3 novembre 1962
