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((Il beneficio delle tasse fisse di registro e ipotecarie previsto nell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprieta' dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati e alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurta' di debiti contratti ai fini del pagamento, anche al primo trasferimento effettuato a favore dei consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonche' ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali. Il beneficio di cui innanzi si applica, altresi', anche agli atti di retrocessione in favore dei proprietari espropriati dei terreni o di parte di essi che dai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione non dovessero essere ritenuti utili ai propri fini o dei quali fosse disposta la revoca del decreto di espropriazione)). Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per l'agricoltura e le foreste, il beneficio di cui al precedente comma puo' essere assentito per gli atti di acquisto in proprieta', in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati. Con lo stesso decreto puo' essere concesso il beneficio della esenzione decennale dell'imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1970 al 16 dicembre 2010
