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L'art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e' sostituito dal seguente: "I programmi della Cassa, di cui all'art. 2, per la parte concernente le opere relative alla Sicilia ed alla Sardegna, saranno predisposti di intesa con le Amministrazioni delle rispettive regioni". Per la emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 18 e 21 della presente legge saranno sentite le Amministrazioni delle regioni interessate.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
