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I compensi attribuiti, anche per il titolo di cui allo articolo 13 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, pur in mancanza del decreto del Presidente della Repubblica in esso previsto, al personale non insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria continuano ad essere corrisposti, come in precedenza, secondo le deliberazioni dei rispettivi consigli di amministrazione nei limiti dei fondi stanziati nei rispettivi bilanci e delle disposizioni che seguono. I compensi di cui al comma precedente, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ragguagliati agli stipendi tabellari lordi iniziali corrispondenti ai parametri cui sono assegnati i beneficiari e non dovranno superare in alcun caso i limiti massimi appresso indicati:

  • a)per il personale ausiliario, salariato, esecutivo, nonche' per il personale di concetto assegnato ai parametri 227 e inferiori sino al 50 per cento;
  • b)per il personale di concetto assegnato al parametro 370 sino al 40,50 per cento; per il personale di concetto assegnato agli altri parametri sino al 46 per cento;
  • c)per il personale della carriera direttiva assegnato al parametro 530 sino al 31 per cento; per quello assegnato ai parametri da 435 a 387 sino al 37 per cento e per il rimanente personale della carriera direttiva sino al 45 per cento;
  • d)al personale non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, al personale incaricato e a quello a carico dei bilanci universitari i compensi saranno corrisposti in misura pari a quella spettante al personale di ruolo assegnato ai parametri iniziali delle corrispondenti carriere. Gli anzidetti compensi sono incompatibili con qualsiasi altro premio o assegno comunque denominato, anche se corrisposto in modo non ricorrente, non previsto da disposizioni di legge, gravante sui bilanci universitari o su fondi di cui le universita' o gli istituti universitari abbiano la disponibilita'. L'opzione operata dal dipendente ha valore per ogni anno accademico.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1971 al 25 novembre 1973

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 70/1983

    Questione infondata
    23 marzo 1983

    La norma di diritto sostanziale che regola una situazione anche pregressa senza violare il giudicato, non modifica il contenuto di una sentenza (non ancora esistente) ne' sindaca l'operato del giudice, ma costituisce la legge alla quale il giudice è soggetto, non sottrae al giudice alcuna controversia, costituendo il diritto che egli deve applicare. Pertanto, la censura secondo la quale il legislatore, mediante la legge 25 novembre 1971, n. 1042, che prevede una sanatoria, con effetti retroattivi sui giudizi in corso, sia per le erogazioni contra legem disposte dagli amministratori degli istituti universitari in favore del personale non docente e giustificate dalla eccezionale mole di lavoro a causa del mancato ampliamento degli organici, che per il comportamento degli amministratori che tali erogazioni avevano consentito, avrebbe leso l'indipendenza della funzione giudiziaria dall'ingerenza di ogni altro potere è destituita di ogni fondamento. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101 e 113 Cost, dell'art. 2, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1042).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 54 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1042~art2 · fonte su Normattiva