Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 1973 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n.734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
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Articolo abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n.734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La norma di diritto sostanziale che regola una situazione anche pregressa senza violare il giudicato, non modifica il contenuto di una sentenza (non ancora esistente) ne' sindaca l'operato del giudice, ma costituisce la legge alla quale il giudice è soggetto, non sottrae al giudice alcuna controversia, costituendo il diritto che egli deve applicare. Pertanto, la censura secondo la quale il legislatore, mediante la legge 25 novembre 1971, n. 1042, che prevede una sanatoria, con effetti retroattivi sui giudizi in corso, sia per le erogazioni contra legem disposte dagli amministratori degli istituti universitari in favore del personale non docente e giustificate dalla eccezionale mole di lavoro a causa del mancato ampliamento degli organici, che per il comportamento degli amministratori che tali erogazioni avevano consentito, avrebbe leso l'indipendenza della funzione giudiziaria dall'ingerenza di ogni altro potere è destituita di ogni fondamento. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101 e 113 Cost, dell'art. 2, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1042).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 54 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1042~art2 · fonte su Normattiva