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Oltre il contributo previsto dall'art. 5, lo Stato corrispondera' alla Gestione I.N.A.-Casa, per ciascun alloggio costruito nei primi sette anni di attuazione del piano, un contributo in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di L. 400.000 per vano. Tale contributo sara' corrisposto per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio. Gli accessori saranno conteggiati per un vano in caso di alloggio di una stanza utile, per un vano e mezzo in caso di alloggio di due stanze utili e per due vani negli altri casi. L'intero contributo per gli alloggi assegnati in locazione ed il 2,20 per cento per gli alloggi assegnati in proprieta' saranno devoluti alla Gestione I.N.A.-Casa per gli scopi previsti nell'art. 20, mentre, per gli alloggi assegnati in proprieta', l'uno per cento andra' a scomputo delle rate, a norma dell'art. 14.

Testo in vigore dal 7 marzo 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art22 · fonte del testo