Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 5/1960

    Questione infondata
    18 febbraio 1960

    Vedi: Sent. 67/1959 B

    Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 47 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 106/1957

    Altra decisione
    8 luglio 1957

    ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Palermo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1957. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA…

    Art. 42 cost. · Art. 23 Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1949 al 1 gennaio 2002. 114 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Per le aree edificabili, necessarie all'attuazione della presente legge, e' ammessa la espropriazione per causa di pubblica utilita', applicandosi le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. La dichiarazione di pubblica utilita' e' fatta con decreto del Prefetto della provincia, nella quale deve eseguirsi la costruzione. Spetta altresi' al Prefetto di dichiarare l'urgenza e la indifferibilita' delle opere, agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale e' chiesta l'espropriazione. Le aree espropriate sono retrocesse di pieno diritto ai proprietari espropriati, contro la restituzione dell'indennita' di espropriazione da essi percepita, se entro un anno dal decreto di espropriazione o dall'occupazione temporanea, ove abbia avuto luogo, non sia stato dato inizio alla costruzione effettiva della casa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art23 · fonte del testo