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I materiali impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo. La disposizione di cui al comma precedente non da' luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175. Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste nella presente legge godono della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari. Le case costruite in attuazione della presente legge saranno esentate dall'imposta sui fabbricati per la durata di venticinque anni.

Testo in vigore dal 7 marzo 1949 al 11 dicembre 1955

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