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I materiali impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo. La disposizione di cui al comma precedente non da' luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175. Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste nella presente legge godono della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari. ((Le case costruite in attuazione della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, per la durata di venticinque anni, sempreche' siano state iniziate entro il 31 marzo 1963 e siano state ultimate non oltre il 31 dicembre 1964)).
Testo in vigore dal 11 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008
