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Per la gestione I.N.A.- Casa e' istituito un Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per il tesoro e composto:

  • 1)da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 40, che lo presiede;
  • 2)da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 5°;
  • 3)da quattro rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale. Sono nominati due revisori supplenti in rappresentanza rispettivamente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza. Essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento; hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo di cui all'art. 3; attestano la veridicita' di bilanci e ne riferiscono annualmente.

Testo in vigore dal 7 marzo 1949 al 18 marzo 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art4 · fonte del testo