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Per la gestione I.N.A.- Casa e' istituito un ((Collegio di revisori dei conti)), nominato con decreto del Ministro per il tesoro e composto:
- 1)da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 40, che lo presiede;
- 2)da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 5°;
- 3)da quattro rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale. Sono nominati due revisori supplenti in rappresentanza rispettivamente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza. Essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento; hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo di cui all'art. 3; attestano la veridicita' di bilanci e ne riferiscono annualmente.
Testo in vigore dal 18 marzo 1949 al 22 dicembre 2008
