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Per la raccolta dei fondi, secondo le norme dettate dal precedente articolo, per la riscossione delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari degli alloggi e per l'espletamento di altri servizi amministrativi, il Comitato, di cui all'art. 1, e la Gestione I.N.A.-Casa si varranno dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge. I rapporti fra il Comitato, di cui all'art. 1, la Gestione I.N.A.-Casa e l'Istituto nazionale delle assicurazioni saranno regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per l'industria e il commercio. Per la gestione amministrativa affidata all'I.N.A.-Casa, di cui all'art. 2, sara' provveduto secondo le norme da emanarsi ai sensi del successivo art. 28.

Testo in vigore dal 7 marzo 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art8 · fonte del testo