Quando concorrano ragioni di particolare gravita' ed urgenza, il prefetto puo', per le modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici e puo' invitare l'Ufficio del genio civile a disporre la sospensione dei lavori nel modo stabilito dall'articolo 30 della presente legge. In tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento penale in ordine alle violazioni accertate.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art36 · fonte su Normattiva