Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1954 al 27 agosto 1964. Leggi il testo vigente →

Gli alloggi sono assegnati alle famiglie per le quali sia stata pronunziata la dichiarazione di cui all'art. 2 ovvero, se questa non esista, in relazione all'urgenza di sistemazione dei nuclei familiari indicati all'art. 1 e sempre che il capo famiglia e il coniuge possiedano i requisiti prescritti per l'assegnazione degli alloggi degli Istituti per le case popolari. Fuori del caso in cui sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'art. 2, non hanno titolo a concorrere all'assegnazione degli alloggi i nuclei familiari che hanno preso alloggio in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili successivamente alla data di pubblicazione della presente legge. L'assegnazione degli alloggi e' fatta per ogni Comune da una Commissione composta dal prefetto o da un suo delegato, che la presiede, dal sindaco o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Istituto per le case popolari e della prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas, da un rappresentante dell'Ufficio del genio civile, da un rappresentante dell'E.C.A. e da un rappresentante delle famiglie interessate nominato dal Consiglio comunale. Tale Commissione provvedera' anche, su segnalazione dell'Ente gestore, ad assegnare gli alloggi che, gia' assegnati ed occupati, si rendessero successivamente liberi.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 27 agosto 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art8 · fonte del testo