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Gli alloggi sono assegnati alle famiglie per le quali sia stata pronunziata la dichiarazione di cui all'art. 2 ovvero, se questa non esista, in relazione all'urgenza di sistemazione dei nuclei familiari indicati all'art. 1 e sempre che il capo famiglia e il coniuge possiedano i requisiti prescritti per l'assegnazione degli alloggi degli Istituti per le case popolari. Fuori del caso in cui sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'art. 2, non hanno titolo a concorrere all'assegnazione degli alloggi i nuclei familiari che hanno preso alloggio in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili successivamente alla data di pubblicazione della presente legge. L'assegnazione degli alloggi e' fatta per ogni Comune da una Commissione composta dal prefetto o da un suo delegato, che la presiede, dal sindaco o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Istituto per le case popolari e della prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas, da un rappresentante dell'Ufficio del genio civile, da un rappresentante dell'E.C.A. e da un rappresentante delle famiglie interessate nominato dal Consiglio comunale. 3 Tale Commissione provvedera' anche, su segnalazione dell'Ente gestore, ad assegnare gli alloggi che, gia' assegnati ed occupati, si rendessero successivamente liberi. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655

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Il D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655 ha disposto (con l'art. 34 dell'allegato) che "Sono abrogate tutte le norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni competenti in materia di assegnazioni di alloggi previste dalle leggi [...] 9 agosto 1954, n. 640 [...] e ogni altra disposizione comunque in contrasto con le presenti norme".

Testo in vigore dal 27 agosto 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 agosto 1964

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1954 al 27 agosto 1964.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655

    Il D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655 ha disposto (con l'art. 34 dell'allegato) che "Sono abrogate tutte le norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni competenti in materia di assegnazioni di alloggi previste dalle leggi [...] 9 agosto 1954, n. 640 [...] e ogni altra disposizione comunque in contrasto con le presenti norme".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art8 · fonte del testo