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I locatari devono effettivamente occupare gli alloggi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della consegna, sotto pena di decadenza. E' vietato di cedere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma l'uso degli alloggi. L'Istituto gestore puo', per eccezionali motivi, consentire la cessione parziale dell'alloggio a favore di parenti fino al quarto grado dei locatario. L'inadempienza importa la revoca dell'assegnazione e lo sfratto dall'alloggio. L'Istituto gestore prima di pronunciare la revoca dell'assegnazione notifica, al locatario l'intimazione di far sgomberare i locali occupati entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica. La revoca dell'assegnazione e' dichiarata, con ordinanza motivata, dal presidente dell'Istituto gestore. Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge; all'esecuzione dello sfratto si provvede a mezzo del personale dell'Ente gestore, il quale puo' richiedere direttamente l'assistenza della Forza pubblica, che e' tenuta a dare il suo ausilio.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art9 · fonte del testo