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Il Governo e' autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalita' di esecuzione della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente. Le operazioni di cui all'art. 1 si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica e la spesa sara' tutta a carico del bilancio dello Stato. ((I fondi occorrenti sono assegnati all'istituto centrale di statistica, che ne rendera' conto con apposita gestione)).
Testo in vigore dal 6 settembre 1952 al 22 dicembre 2008
