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Il Governo e' autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalita' di esecuzione della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente. Le operazioni di cui all'art. 1 si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica e la spesa sara' tutta a carico del bilancio dello Stato. ((I fondi occorrenti sono assegnati all'istituto centrale di statistica, che ne rendera' conto con apposita gestione)).

Testo in vigore dal 6 settembre 1952 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 6 settembre 1952

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1951 al 6 settembre 1952. 16 parole aggiunte.

… centrale di statistica e la spesa sara' tutta a carico del bilancio dello Stato. aggiunto: I fondi occorrenti sono assegnati all'istituto centrale di statistica, che ne rendera' conto con apposita gestione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-04-02;291~art6 · fonte del testo