Art. 18
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Nel contratto e' previsto un periodo di prova di tre anni sotto condizione risolutiva espressa. Non e' ammesso il riscatto anticipato delle annualita' previste nel contratto. Fino al pagamento integrale del prezzo, qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, e' nullo di pieno diritto. Durante lo stesso termine i diritti dell'assegnatario non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari ne' di esecuzione forzata, se non a favore dell'Opera.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 29 giugno 1967
