Art. 18
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Nel contratto e' previsto un periodo di prova di tre anni sotto condizione risolutiva espressa. Non e' ammesso il riscatto anticipato delle annualita' previste nel contratto.13 Fino al pagamento integrale del prezzo, qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale, avente per oggetto il terreno assegnato, e' nullo di pieno diritto. Durante lo stesso termine i diritti dell'assegnatario non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari ne' di esecuzione forzata, se non a favore dell'Opera.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 maggio 1967, n.379
13La L. 29 maggio 1967, n.379 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Gli assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e i loro aventi causa possono, in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della precitata legge 12 maggio 1950, n. 230, riscattare le annualita' previste dall'atto di assegnazione, sempre che siano trascorsi sei anni dalla immissione in possesso da parte dell'Ente e l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione."
Testo in vigore dal 29 giugno 1967 al 1 gennaio 2002
