Art. 26
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Il versamento all'Opera verra' effettuato in relazione allo sviluppo dell'attivita' svolta, sulla base di certificati da emettersi dall'Ispettorato compartimentale agrario per la Calabria. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facolta' di anticipare all'Opera, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, sul contributo annuo come sopra stabilito, una somma non superiore al 20 per cento del contributo medesimo.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002
