Art. 9
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Sulle indennita' di espropriazione sono trasferiti, ad ogni effetto, i diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico. Lo svincolo dei titoli depositati e, nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 8, l'eventuale pagamento delle somme dovute per indennita', sono disposti con ordinanza in camera di consiglio dal tribunale nella cui giurisdizione sono siti i beni espropriati.10b
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 marzo 1953, n.224
10bLa L. 21 marzo 1953, n.224 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il Tribunale competente e' quello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio distrettuale che esegue gli accertamenti per le imposte straordinarie progressiva o proporzionale sul patrimonio."
Testo in vigore dal 17 aprile 1953 al 1 gennaio 2002
