Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002. 131 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'Opera, nelle zone di nuova classifica previste dai secondo comma dell'art. 1, puo' essere autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad assumere tutte le iniziative in materia di bonifica e di colonizzazione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Puo' essere autorizzata dallo stesso Ministro a coordinare tutte le attivita' che, ai fini della trasformazione fondiaria e sistemazione montana, sono chiamati a svolgere i consorzi di bonifica costituiti nel territorio, ed occorrendo, a redigere i piani di trasformazione fondiaria ed agraria e proporre gli obblighi di bonifica correlativi. Nel territorio delimitato nell'art. 1, l'Opera deve altresi' imporre l'obbligo dell'esecuzione di miglioramenti fondiari nei terreni suscettibili di trasformazione e non trasferiti in sua proprieta'. L'Opera dovra' formulare i piani di trasformazione dei terreni appartenenti ai Comuni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230~art10 · fonte del testo