[1]Sono organi del Consorzio:
- 1)il Consiglio di amministrazione;
- 2)il presidente ed il vice presidente;
- 3)il Collegio dei revisori.
[2]Il Consiglio di amministrazione e' costituito:
- a)da due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;
- b)da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c)da un rappresentante del Ministero dei trasporti;
- d)da un rappresentante del Ministero delle finanze;
- e)da tre rappresentanti di ciascuno dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di Milano e di Cremona.
[3]I rappresentanti del Ministeri sono nominati con decreto ministeriale, quelli dei Comuni e delle Province sono nominati con deliberazione dei rispettivi Consigli. Nella rappresentanza di ciascun Ente locale verra' compreso un membro di minoranza.
[4]Tutti i membri di cui sopra durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
[5]Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.
[6]Il presidente rappresenta il Consorzio ed esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, con facolta' di assumerne tutti i poteri in caso di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio medesimo.
[7]Il vice presidente sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento.
[8]Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri e, precisamente, di un rappresentante del Ministero dei tesoro, di un rappresentante dei Ministero dei lavori pubblici, nominati con decreti ministeriali, e di un rappresentante degli Enti locali di Milano e di Cremona, nominato d'accordo dalle rispettive Amministrazioni dei Comuni e delle Province.
[9]Il rappresentante del Ministero del tesoro ha la funzione di presidente del Collegio.
[10]Anche i membri del Collegio dei revisori durano la carica quattro anni e possono essere riconfermati.
[11]I rappresentanti ministeriali sono scelti fra funzionari in attivita', di servizio e saranno sostituiti nel caso di cessazione dal servizio.
[12]Il Consorzio e' assistito da un segretario generale che ha, veste di pubblico ufficiale e come tale partecipa alle adunanze e ne redige i verbali, roga i contratti di competenza del Consorzio, custodisce gli atti del medesimi e, ha poteri di certificazione in merito ad essi. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 21 aprile 1995, n. 117 convertito con modificazioni dalla L. 8 giugno 1995, n. 234
3Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117 convertito con modificazioni dalla L. 8 giugno 1995, n. 234 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio, di cui all'articolo 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e successive modificazioni, e' integrata da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 20 aprile 1995.
Testo vigente dal 20 giugno 1995
