[1]Sono organi del Consorzio:

  • 1)il Consiglio di amministrazione;
  • 2)il presidente ed il vice presidente;
  • 3)il Collegio dei revisori.

[2]Il Consiglio di amministrazione e' costituito:

  • a)da due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;
  • b)da un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • c)da un rappresentante del Ministero dei trasporti;
  • d)da un rappresentante del Ministero delle finanze;
  • e)da tre rappresentanti di ciascuno dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di Milano e di Cremona.

[3]I rappresentanti del Ministeri sono nominati con decreto ministeriale, quelli dei Comuni e delle Province sono nominati con deliberazione dei rispettivi Consigli. Nella rappresentanza di ciascun Ente locale verra' compreso un membro di minoranza.

[4]Tutti i membri di cui sopra durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

[5]Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

[6]Il presidente rappresenta il Consorzio ed esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, con facolta' di assumerne tutti i poteri in caso di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio medesimo.

[7]Il vice presidente sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento.

[8]Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri e, precisamente, di un rappresentante del Ministero dei tesoro, di un rappresentante dei Ministero dei lavori pubblici, nominati con decreti ministeriali, e di un rappresentante degli Enti locali di Milano e di Cremona, nominato d'accordo dalle rispettive Amministrazioni dei Comuni e delle Province.

[9]Il rappresentante del Ministero del tesoro ha la funzione di presidente del Collegio.

[10]Anche i membri del Collegio dei revisori durano la carica quattro anni e possono essere riconfermati.

[11]I rappresentanti ministeriali sono scelti fra funzionari in attivita', di servizio e saranno sostituiti nel caso di cessazione dal servizio.

[12]Il Consorzio e' assistito da un segretario generale che ha, veste di pubblico ufficiale e come tale partecipa alle adunanze e ne redige i verbali, roga i contratti di competenza del Consorzio, custodisce gli atti del medesimi e, ha poteri di certificazione in merito ad essi. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 21 aprile 1995, n. 117 convertito con modificazioni dalla L. 8 giugno 1995, n. 234

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Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117 convertito con modificazioni dalla L. 8 giugno 1995, n. 234 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio, di cui all'articolo 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e successive modificazioni, e' integrata da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 20 aprile 1995.

Testo vigente dal 20 giugno 1995

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 giugno 1995

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1962 al 20 giugno 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 21 aprile 1995, n. 117 convertito con modificazioni dalla L. 8 giugno 1995, n. 234

    Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117 convertito con modificazioni dalla L. 8 giugno 1995, n. 234 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio, di cui all'articolo 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e successive modificazioni, e' integrata da un rappresentante della regione Lombardia e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 20 aprile 1995.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-08-24;1044~art2 · fonte del testo