[1]Tutte le opere e gli impianti del Consorzio sono dichiarati di pubblica utilita' ed obbligatori ad ogni effetto di legge.

[2]Alla loro esecuzione sono applicabili, salvo le modificazioni apportate dalla presente legge, le disposizioni sulla navigazione interna del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, del regolamento 17 novembre 1913, n. 1514, e della legge 7 aprile 1917, n. 599.

Testo vigente dal 2 ottobre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-08-24;1044~art3 · fonte del testo