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Per la costruzione di autostrade a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali. Per la corresponsione dei contributi di cui ai successive art. 3 nel caso di concessione di costruzione ed esercizio di autostrade, nonche' per il raddoppio di autostrade, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1964-65. In aggiunta agli stanziamenti previsti nel primo comma, e' assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali una somma non inferiore a lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1964-65 per lavori di miglioramento e per nuove costruzioni di strade statali nel Mezzogiorno con particolare riguardo alle zone che non realizzino programmi autostradali. Le somme indicate nei precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1955-56 al 1964-65. Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza complessiva di lire 100 miliardi per la costruzione di autostrade e di lire 20 miliardi per la costruzione delle strade statali e a ripartire il loro pagamento negli esercizi finanziari indicati ed entro i limiti delle somme per ciascuno di essi previste. Almeno il 25 per cento delle spese autorizzate per le autostrade sara' destinato alla costruzione delle autostrade nel Mezzogiorno d'Italia.

Testo in vigore dal 8 giugno 1955 al 17 novembre 1959

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