Art. 15
Articolo abrogato dalla l. 28 luglio 1961, n. 835.
Abrogato dal 15 settembre 1961
Articolo abrogato dalla l. 28 luglio 1961, n. 835.
Abrogato dal 15 settembre 1961
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1955 al 15 settembre 1961. 112 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'art. 21 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' sostituito dal seguente: "Gli autocarri ed i rimorchi nuovi di fabbrica, di produzione nazionale, di peso complessivo a pieno carico superiore a 30 quintali, hanno diritto, per il periodo di tre anni - a decorrere dalla data del collaudo alla riduzione del 60 per cento sull'ammontare della tassa di circolazione, prevista dall'annessa tariffa F. Sulla licenza di circolazione il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve dichiarare che l'autocarro o il rimorchio hanno le caratteristiche suddette, ed il periodo di durata della riduzione di tassa".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 835
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-05-21;463~art15 · fonte del testo