Art. 16
Articolo abrogato dalla l. 28 luglio 1961, n. 835.
Abrogato dal 15 settembre 1961
Articolo abrogato dalla l. 28 luglio 1961, n. 835.
Abrogato dal 15 settembre 1961
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1955 al 15 settembre 1961. 65 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I motocicli e motocarrozzette, i motocicli leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica di produzione nazionale, adibiti al trasporto di persone, sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione per i primi tre bimestri, compreso quello dell'entrata in circolazione. I motoveicoli ammessi al predetto beneficio, per poter circolare nel periodo di esenzione, debbono corrispondere il diritto fisso di cui al n. 2 dell'annessa tariffa B.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 835
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-05-21;463~art16 · fonte del testo