Art. 8
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Tutte le opere da eseguire per l'attuazione della presente legge, in conformita' dei relativi progetti, approvati dopo la prescritta istruttoria, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge. Le stime compilate dagli uffici tecnici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali allo scopo di determinare le indennita' spettanti ai proprietari da espropriare in dipendenza dei lavori di cui alla presente legge, equivalgono alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza compilati, previo avviso agli interessati e con l'assistenza di testimoni, dagli uffici stessi, e siano state successivamente approvate dagli organi centrali dell'Azienda suddetta. Il prefetto, ricevute le relazioni di stima, gli elenchi ed i piani gia' pubblicati a norma degli articoli 17 e 18 della legge predetta, emana le ordinanze di deposito previste dall'art. 48 della legge stessa, o promuove dalla competente autorita' giudiziaria le ordinanze di pagamento diretto delle indennita' di espropriazione, ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 686. Contro le stime di cui al secondo comma i proprietari espropriati possono proporre opposizione avanti l'autorita' giudiziaria, con le modalita' e nei termini stabiliti dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la quale, anche per tutto il resto, rimane ferma ed invariata.
Testo in vigore dal 8 giugno 1955 al 1 gennaio 2002
