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[1]Il cittadino che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica, sotto qualsiasi forma, voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque una attivita' tale da recar nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni, e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
[2]Nella ipotesi preveduta dal presente articolo, la condanna pronunciata in contumacia importa, di diritto, la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni. Il giudice puo' sostituire alla confisca il sequestro; in tal caso esso ne determina la durata e stabilisce la destinazione delle rendite dei beni.
[3]La perdita della cittadinanza non influisce sullo stato di cittadinanza del coniuge e dei figli del condannato.
[4]Tutte le alienazioni dei beni fatte dal condannato dopo commesso il reato e nell'anno antecedente a questo, si presumono fatte in frode dello Stato, e i beni medesimi sono compresi nella confisca o nel sequestro.
[5]Gli effetti della condanna in contumacia, di cui ai precedenti capoversi, cessano con la costituzione o con l'arresto del condannato: in tal caso, i beni gli sono restituiti nello stato in cui si trovano, salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
Testo in vigore dal 6 dicembre 1926 al 28 giugno 1931
