Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 4 giugno 1931, n. 674.
Abrogato dal 28 giugno 1931
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Articolo abrogato dalla l. 4 giugno 1931, n. 674.
Abrogato dal 28 giugno 1931
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1926 al 28 giugno 1931. 207 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il cittadino che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica, sotto qualsiasi forma, voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque una attivita' tale da recar nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni, e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
tolto: Nella ipotesi preveduta dal presente articolo, la condanna pronunciata in contumacia importa, di diritto, la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni. Il giudice puo' sostituire alla confisca il sequestro; in tal caso esso ne determina la durata e stabilisce la destinazione delle rendite dei beni.
tolto: La perdita della cittadinanza non influisce sullo stato di cittadinanza del coniuge e dei figli del condannato.
tolto: Tutte le alienazioni dei beni fatte dal condannato dopo commesso il reato e nell'anno antecedente a questo, si presumono fatte in frode dello Stato, e i beni medesimi sono compresi nella confisca o nel sequestro.
tolto: Gli effetti della condanna in contumacia, di cui ai precedenti capoversi, cessano con la costituzione o con l'arresto del condannato: in tal caso, i beni gli sono restituiti nello stato in cui si trovano, salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 GIUGNO 1931, N. 674
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 4 giugno 1931, n. 674
La L. 4 giugno 1931, n. 674, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Dal giorno dell'attuazione del Codice penale sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, gli articoli 1 e 2 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, e l'art. 6 del R. decreto 13 marzo 1927, n. 313, e si applicano, in loro vece, le disposizioni del predetto Codice".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-11-25;2008~art5 · fonte del testo