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[1]Per i delitti preveduti nella presente legge, quando il fatto sia di lieve entita', ovvero concorrano circostanze che, a termini del Codice penale, importino una diminuzione di pena, il giudice ha facolta' di sostituire alla pena di morte la reclusione da quindici a trenta anni, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici la interdizione temporanea, e di diminuire le altre pene fino alla meta'.

[2]Per gli stessi delitti, tutti coloro che, in qualsiasi modo, siano concorsi a commetterli, sono puniti con le pene stabilite dalla presente legge.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1926 al 28 giugno 1931

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-11-25;2008~art6 · fonte del testo