Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 4 giugno 1931, n. 674.
Abrogato dal 28 giugno 1931
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Articolo abrogato dalla l. 4 giugno 1931, n. 674.
Abrogato dal 28 giugno 1931
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1926 al 28 giugno 1931. 86 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per i delitti preveduti nella presente legge, quando il fatto sia di lieve entita', ovvero concorrano circostanze che, a termini del Codice penale, importino una diminuzione di pena, il giudice ha facolta' di sostituire alla pena di morte la reclusione da quindici a trenta anni, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici la interdizione temporanea, e di diminuire le altre pene fino alla meta'.
tolto: Per gli stessi delitti, tutti coloro che, in qualsiasi modo, siano concorsi a commetterli, sono puniti con le pene stabilite dalla presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 GIUGNO 1931, N. 674
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 4 giugno 1931, n. 674
La L. 4 giugno 1931, n. 674, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Dal giorno dell'attuazione del Codice penale sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, gli articoli 1 e 2 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, e l'art. 6 del R. decreto 13 marzo 1927, n. 313, e si applicano, in loro vece, le disposizioni del predetto Codice".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-11-25;2008~art6 · fonte del testo