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[1]La competenza per i delitti preveduti dalla presente legge e' devoluta a un tribunale speciale costituito da un presidente, scelto tra gli ufficiali generali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di cinque giudici scelti tra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, aventi grado di console, l'uno e gli altri, tanto in servizio attivo permanente, che in congedo o fuori quadro, e' di un relatore senza voto scelto tra il personale della giustizia militare. Il tribunale puo' funzionare, quando il bisogno lo richieda, con piu' sezioni, e i dibattimenti possono celebrarsi, tanto nel luogo ove ha sede il tribunale, quanto in qualunque altro comune del Regno.
[2]La costituzione di tale tribunale e' ordinata dal Ministro per la guerra, che ne determina la composizione, la sede e il comando presso cui e' stabilito.
[3]Quando concorrano le condizioni previste dall'art. 559 del Codice penale per l'esercito, possono altresi' costituirsi tribunali straordinari.
[4]Nei procedimenti pei delitti preveduti dalla presente legge si applicano le norme del Codice penale per l'esercito sulla procedura penale in tempo di guerra. Tutte le facolta' spettanti, ai termini del detto Codice, al comandante in capo, sono conferite al Ministro per la guerra.
[5]Le sentenze del tribunale speciale non sono suscettibili di ricorso, ne' di alcun altro mezzo di impugnativa, salva la revisione.
[6]I procedimenti pei delitti preveduti dalla presente legge, in corso al giorno della sua attuazione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla cognizione del tribunale speciale, di cui alla prima parte del presente articolo.
Testo in vigore dal 6 dicembre 1926 al 28 giugno 1931
