Provvedimenti per la garanzia del salario

Art. 20 — Regime transitorio

A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge. Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1). I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.

Testo vigente dal 7 giugno 1975

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art20 · fonte su Normattiva