Art. 20 — Regime transitorio
A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge. Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1). I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.
Testo vigente dal 7 giugno 1975
