Provvedimenti per la garanzia del salario

Art. 4 — Assistenza sanitaria nei periodi di integrazione salariale

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Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa. L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso della istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennita' a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art4 · fonte su Normattiva