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I prodotti elencati nelle tabelle allegato A e B alla presente legge, sono ammessi alla restituzione della imposta generale sull'entrata all'esportazione nella misura, rispettivamente, dello 0,80 per cento e dello 0,40 per cento del prezzo di vendita all'estero dei prodotti stessi. Per gli stessi prodotti di estera provenienza e' dovuta, all'atto dell'importazione, una imposta di conguaglio, nella misura, rispettivamente, dello 0,80 per cento e dello 0,40 per cento, da liquidarsi sul valore dei medesimi, determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 21 luglio 1959 al 22 dicembre 2008
