I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli 17 e 18 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 28 aprile 1956
I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli 17 e 18 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 28 aprile 1956
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-03-31;294~art21 · fonte del testo