I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato per capitali ed interessi. L'assunzione della garanzia statale sara' effettuata con decreti del Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale;

Testo vigente dal 28 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;294~art19 · fonte del testo