Per le opere previste dai precedenti articoli 17 e 18, il comune di Venezia, e' ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, numero 408, e 3 agosto 1949, n. 589.
Testo vigente dal 28 aprile 1956
Per le opere previste dai precedenti articoli 17 e 18, il comune di Venezia, e' ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, numero 408, e 3 agosto 1949, n. 589.
Testo vigente dal 28 aprile 1956
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-03-31;294~art20 · fonte del testo