Le somme mutuate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal Comune per la costruzione di case popolari, di scuole, fognature, impianti igienicosanitari e di illuminazione; nella sistemazione della viabilita'; nella estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; nelle opere di interesse turistico, paesistico e sportivo.

Testo vigente dal 28 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;294~art18 · fonte del testo