Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1940 al 22 dicembre 2008. 125 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Agli effetti dell'obbligo disposto ai sensi dell'art. 7, le vinacce debbono essere consegnate integre, appena prodotte e senza essere state sottoposte a lavaggio o a trattamenti comunque atti a causare la diminuzione o la dispersione delle materie estraibili.

tolto: I produttori agricoli hanno facolta' di trattenere, per l'utilizzazione aziendale, non piu' di chilogrammi quindici di vinacce diraspate o di chilogrammi venti di vinacce non diraspate per ogni ettolitro di vino computato in deduzione per il consumo familiare a termini del penultimo comma dell'art. 7.

tolto: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, ha facolta' di autorizzare la destinazione di determinate quantita' di vinacce ad industrie per le quali la vinaccia sia materia prima insostituibile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art10 · fonte del testo