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[1]((Agli effetti dell'obbligo disposto ai sensi dell'art. 7, le vinacce debbono essere consegnate integre, appena prodotte e senza essere state sottoposte a lavaggio o a trattamenti comunque atti a causare la diminuzione o la dispersione delle materie estraibili.
[2]I produttori agricoli hanno facolta' di trattenere, per l'utilizzazione aziendale, non piu' di chilogrammi quindici di vinacce diraspate o di chilogrammi venti di vinacce non diraspate per ogni ettolitro di vino computato in deduzione per il consumo familiare a termini del penultimo comma dell'art. 7.
[3]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, ha facolta' di autorizzare la destinazione di determinate quantita' di vinacce ad industrie per le quali la vinaccia sia materia prima insostituibile)).
Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 22 dicembre 2008
